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Venerdì 11 Novembre 2011 19:05
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Unione Europea/Politiche e attivitÃ
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Come evitare il c.d. "asylum shopping"
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sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 8296 del 28/10/2011
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Il regolamento CE 343/2003, detto Dublino II, prevede rigidi criteri di competenza per l'individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda d'asilo presentata dal cittadino extracomunitario.
1. Unione europea - Norme comunitarie - Regolamento - CE 343/2003 Dublino II - Ratio - Disciplina ex artt. 16 e 17 sul richiedente asilo - "Presa" in carico e "Ripresa" in carico - Differenze - Conseguenza
1. L'art. 17 del regolamento CE 343/2003, detto Dublino II - il cui principio ispiratore è quello di individuare un solo Stato competente per l'esame della domanda di asilo e di evitare il c.d. asylum shopping; è per tale ragione che il Regolamento Dublino prevede rigidi criteri di competenza, derogabili in applicazione della clausola di sovranità , solo in casi eccezionali - ha ad oggetto l'ipotesi della "presa in carico" del richiedente asilo, il quale abbia presentato una sola domanda di asilo e tuttavia lo Stato membro che ha ricevuto la domanda d'asilo ritenga che la competenza spetti ad altro Stato membro in base alle norme dello stesso regolamento. In questo caso, la norma prevede il termine perentorio di tre mesi per interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo. Viceversa, gli articoli 16 e 20 del regolamento disciplinano la "ripresa in carico", ovvero il caso in cui il richiedente asilo abbia già presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro ed abbia poi successivamente presentato una seconda richiesta presso un altro Stato. In tale ipotesi, il combinato disposto degli artt. 16 e 20 del Regolamento CE 343/2003 prevede che il cittadino extracomunitario debba essere ritrasferito nello Stato in cui ha presentato la prima domanda di asilo ma non prevede il termine trimestrale di cui all'articolo 17. La differente disciplina tra le ipotesi della "presa in carico" e della "ripresa in carico", anche sotto il profilo dei termini, appare ampiamente giustificata sulla base della diversità delle situazioni di fatto: nel primo caso infatti occorre celermente individuare lo Stato competente per l'esame dell'unica domanda di asilo presentata; nel secondo caso invece, la richiesta di protezione internazionale è già stata presentata e segue il suo corso, mentre si tratta solo di evitare una doppia pronuncia e di ritrasferire il richiedente nello Stato presso il quale si sta svolgendo o si è svolta la procedura.
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N. 8296/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 7702 Reg. Ric.
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7702 del 2011, proposto da:
M. J., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ferrara, con domicilio eletto presso Alessandro Ferrara in Roma, via P. Leonardi Cattolica, 3;
contro
Min. Interno - Dipartimento Libertà Civili, Immigrazione e Asilo - Unità Dublino, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno prot. ITA 122395 emesso il 20.05.2011 e notificato il 30.5.2011 con il quale si è deciso di trasferire a Malta il ricorrente, in quanto Stato competente a decidere sulla richiesta di protezione internazionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Min. Interno - Dipartimento Libertà Civili, Immigrazione e Asilo - Unità Dublino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui l'Unità Dublino del ministero dell'interno ha disposto, ai sensi dell'art. 16 del regolamento CE 343/2003, il suo trasferimento a Malta in quanto là aveva presentato per la prima volta una domanda di protezione internazionale.
Lo Stato Maltese ha riconosciuto la propria competenza.
Deduce il ricorrente la violazione dell'art. 17 del Regolamento CE 343/03 per superamento del termine di tre mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
Occorre premettere che il principio ispiratore del regolamento CE 343/2003, detto Dublino II, è quello di individuare un solo Stato competente per l'esame della domanda di asilo e di evitare il c.d. asylum shopping: è per tale ragione che il Regolamento Dublino prevede rigidi criteri di competenza, derogabili in applicazione della clausola di sovranità , solo in casi eccezionali.
La norma invocata dal ricorrente, l'art. 17 del citato regolamento, tuttavia, non si attaglia alla fattispecie in esame, avendo essa ad oggetto l'ipotesi diversa della "presa in carico" del richiedente asilo, il quale abbia presentato una sola domanda di asilo e tuttavia lo Stato membro che ha ricevuto la domanda d'asilo ritenga che la competenza spetti ad altro Stato membro in base alle norme dello stesso regolamento. In questo caso, la norma prevede il termine perentorio di tre mesi per interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo.
Viceversa, il caso in esame rientra nella ipotesi di cui all'art. 16 e 20 del regolamento, che disciplina la "ripresa in carico", ovvero il caso in cui il richiedente asilo abbia già presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro ed abbia poi successivamente presentato una seconda richiesta presso un altro Stato.
In tale ipotesi, il combinato disposto degli artt. 16 e 20 del Regolamento CE 343/2002 prevede che il cittadino extracomunitario debba essere ritrasferito nello Stato in cui ha presentato la prima domanda di asilo ma non prevede il termine trimestrale cui fa riferimento il ricorrente.
La differente disciplina tra le ipotesi della "presa in carico" e della "ripresa in carico", anche sotto il profilo dei termini, appare tuttavia ampiamente giustificata sulla base della diversità delle situazioni di fatto: nel primo caso infatti occorre celermente individuare lo Stato competente per l'esame dell'unica domanda di asilo presentata; nel secondo caso invece, che è quello in cui versa il ricorrente, la richiesta di protezione internazionale è già stata presentata e segue il suo corso, mentre si tratta solo di evitare una doppia pronuncia e di ritrasferire il richiedente nello Stato presso il quale si sta svolgendo o si è svolta la procedura.
In conclusione, dunque, il ricorso deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
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IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri
L'ESTENSORE
Maria Laura Maddalena
IL CONSIGLIERE
Floriana Rizzetto
Â
Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)